COSTITUZIONE
E GUERRA
di Giovanni
Bonomo*
Quale altra
soluzione se non il disarmo unilaterale, globale e incondizionato?
A fronte delle immagini e dei report giornalistici radiotelevisivi
che quotidianamente ci aggiornano e sconcertano su questo tragico conflitto, su questa
tragedia umanitaria che affligge la popolazione ucraina e non solo, viene
spontanea la domanda se oggi, agli albori del terzo millennio della storia
dell’umanità, ci possiamo ancora non rendere conto delle lezioni del passato,
delle tragedie della storia che abbiamo giurato di mai più ripetere fino a
sciverlo a futura memoria nelle Carte costituzionali e nei trattati
internazionali.
Benché tutti sappiamo che l’armonica
convivenza tra gli uomini si regga sul principio pacifista, dobbiamo constatare
che tale principio, in politica internazionale, viene più proclamato che
attuato, anzi viene di fatto abiurato.
Ma questo vale, purtroppo, anche
per le proclamazioni scritte, che lasciano sempre uno spiraglio belligerante che
tradisce il principio. Anche l’art. 11 della nostra Costituzione, ispirato al
principio pacifista, reso evidente dall’espressione «ripudia la guerra», non
esclude in modo assoluto l’entrata dell’Italia in guerra, sol che si legga l’art.
78. Ecco perché tale art. 11 lascia impregiudicato, al di là della sacra difesa
dello Stato, la partecipazione ad una guerra altrui se ciò derivi dalle «limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni».
Solo una lettura conforme al
diritto internazionale permette di chiarire che cosa si intenda per «guerra difensiva»,
alla luce del fatto che il diritto internazionale riconosce il diritto di
legittima difesa individuale e collettiva, e che la nostra Costituzione
conferisce un rango gerarchico superiore alla legge ordinaria (e quindi un
limite all’esercizio del potere esecutivo e di quello legislativo), tanto al
diritto internazionale generale all’art. 10, quanto ai trattati internazionali,
richiamati dall’art. 117. Ci troviamo in una situazione in cui la legalità
costituzionale è strettamente correlata al rispetto del diritto internazionale.
Viene in gioco, in particolare,
l’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede il « diritto naturale di autotuela individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato
contro un Paese membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di
Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la
sicurezza internazionale».
Questo è valido anche per le
costituzioni degli altri Stai aderenti alla NATO. Si spiega perché, in seguito
all’invasione russa dell’Ucraina, tali Paesi aderenti, tra cui l’Italia e
l’Unione Europea, hanno stabilito di fornire armi alle forze armate ucraine.
Copertina libro Gaccione |
Il diritto alla pace, assoluto e incondizionato, dovrebbe essere quel «diritto naturale» a cui si ispira la Carta dell’ONU all’art. 51, che però prevede, a tradimento del principio, l’autotutela individuale e collettiva e la possibilità di guerra per rispondere ad un attacco armato. Ecco perché bisogna diffondere il pensiero di Angelo Gaccione e i suoi Scritti contro la guerra raccolti nel libretto appena pubblicato da Tralerighe Libri di Lucca e quello degli altri pacifisti autentici che vanno fino in fondo alla questione. Va da sè che in un’era nuclerare come la nostra, a 5 anni dal Trattato per la messa al bando delle armi nuclerari ratificato il 20 settembre 2017 da 53 Stati ma rimasto inattuato, ogni guerra è un pericolo grave per l’intera umanità, perché non lascerà né vinti né sconfitti ma solo distruzione per tutti.