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giovedì 15 febbraio 2024

GOVERNO E POTERE
di Franco Astengo


 
Corte dei Conti e Abuso d’Ufficio.    
 
1) "La proroga dello scudo erariale non solo non è necessaria ma rischia di disincentivare gli amministratori virtuosi".
Così all'apertura dell'anno giudiziario il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino ha ribadito la contrarietà della Corte verso l'intenzione del Governo che, attraverso il milleproroghe, intende prolungare il salvacondotto al giugno 2025 o al 2026 (scadenza PNRR) che solleva da responsabilità contabili gli amministratori pubblici nel caso di colpa grave.
Se colleghiamo questo discorso alla scelta compiuta dal Governo nell'indicare il nome del giudice contabile da inviare alla Corte dei Conti Europea ignorando le indicazioni fornite dalla Corte stessa e rivolgendosi invece al magistrato che dirige la struttura di missione del PNRR al Ministero registriamo un quadro di attacco all'autonomia e all'indipendenza della magistratura contabile che - appunto - sul tema dei controlli relativi al PNRR dimostra particolare attenzione. Nel caso europeo così si registrerebbe infatti un caso evidente di controllore/controllato;
 
2) Il ddl presentato in Senato dal ministro Nordio sulla riforma della giustizia include l'abrogazione del reato d'ufficio (articolo 323 del codice penale) che scatta quando c'è un utilizzo illegale del potere pubblico per scopi personali o per danneggiare altri.
 
Si tratta di due punti di iniziativa del Governo non collegati tra di loro che, forse arbitrariamente, stiamo analizzando assieme per trarne una indicazione di fondo: allentamento dei controlli e impunità sui comportamenti dei singoli fanno parte di uno spostamento nella concezione del rapporto di equilibrio tra potere e governo, già sbilanciato attraverso l'idea pronunciata di personalizzazione della politica e di visione maggioritaria (che presiede anche alla logica dello "spoil system").
 
Sarebbe così necessario tornare davvero al tema del governo per scavare a fondo il significato vero del termine, chiamando in causa i “fondamentali” della filosofia politica.
Con l’avvento della concezione della divisione dei poteri per culminare, nell’età classica della dottrina, nella pratica dello Stato di diritto, il “governo” è stato progressivamente ricondotto al profilo del semplice potere esecutivo, quale esecutore della volontà popolare sovrana rappresentata dal potere legislativo. In quale punto si è innestato il meccanismo di una vera e propria “inversione di tendenza” dimostrata anche dagli esempi portati in apertura di testo?
 
Origina da lì il dibattito sulla “governabilità” e la ricerca di nuove forme – autoritative – di governo e sorge anche una distinzione tra “governance”, espressione di un potere articolato sul territorio e attraverso gli istituti giuridici di garanzia e una risposta di natura sostanzialmente neo-corporativa con il “governament” utilizzato per normalizzare le dinamiche sociali più fortemente conflittuali, attraverso l’espressione di un potere centrale fortemente concentrato e posto, attraverso opportuni tecnicismi che dovrebbero includere anche la legge elettorale, al riparo da dibattiti e controlli giudicati inopportuni.
Nel frattempo si è perso il ruolo di sede di confronto dialettico da parte del Parlamento e nella suddivisione "classica" del potere e l’idea di “governo” come esecutivo è via, via evaporata fino a ricomparire il fantasma della stabilità: una sorta di “Pax romana” della politica che attraverso le modifiche costituzionali potrebbe approdare alla meta, agognata da molti, della "democratura" limitando la democrazia a una funzione "recitativa" di aggiornamento degli antichi dettami di Le Bon.