Prove generali di regime autoritario. Egr. Direttore di “Odissea”. Il Comitato Provinciale per l’ordine e la per la
sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Milano, in occasione delle
festività di fine anno ha emesso un’ordinanza ai sensi dell’art. 2 del
T.U.L.P.S che dispone il divieto di stazionamento ai soggetti che assumono
atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti, e risultino destinatari di
segnalazioni dell’Autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti,
contro la persona, contro il patrimonio per i delitti di furto con strappo,
rapina, danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, detenzione abusiva di
armi od oggetti atti ad offendere e che costituiscono un concreto pericolo per
la sicurezza pubblica. In particolare vengono individuate le cd “zone Rosse” in
cui si applicherà il predetto divieto dal 30 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Da cittadino e da giurista ho sempre avuto la Costituzione
come riferimento, ho sempre creduto che la libertà delle persone e di
circolazione siano un diritto inviolabile per tutti. Chi commette un reato viene
giudicato ed eventualmente condannato da un Tribunale imparziale che osserva la
legge. Sin dai primi anni di giurisprudenza mi hanno sempre
insegnato che la pena deve rieducare e favorire il cd reinserimento sociale. Ora,
interpretando tale misura, un soggetto con dei precedenti, ad esempio per un
furto in un supermercato o per un reato di una occupazione per necessità diun’abitazione
o di una scritta sui muri o semplicemente per schiamazzi, e che ha scontato la
sua pena, non può stazionare nelle cd zone rosse (Duomo, Navigli, stazione
Garibaldi) e può essere immediatamente allontanato dalle forze dell’ordine. Nell’ordinanza prefettizia viene evidenziato come la
stessa consente l’immediato allontanamento di soggetti pericolosi e gravati da
precedenti penali costituendo un ulteriore strumento di prevenzione e
repressione a disposizione delle forze di Polizia per garantire la libera e
sicura fruibilità delle zone indicate.
Zone Rosse a Milano
Le domande che mi sorgono spontanee sono: - come è stato individuato l’arco temporale dell’ordinanza
(da capodanno sino al 30 marzo 2025, e poi ci saranno deroghe?) - Con quali elementi sono state individuate le cd
zone rosse? si parla genericamente di luoghi turistici e di movida, così un soggetto
molesto e con precedenti in Duomo o sui Navigli viene allontanato ma lo stesso
soggetto in piazza 5 giornate no? - I presupposti dell’immediato allontanamento su
quali basi sono stati scelti? Se hai occupato una casa o un terreno e sei stato
condannato vieni allontanato mentre se hai fatto una truffa aggravata ai danni
della collettività o una bancarotta fraudolenta lasciando magari centinaia di
operai a casa no? Non si reprime legittimamente chi commette un reato
in flagranza, ma di fatto si punisce chi ha commesso un reato e ha scontato la
sua pena, si punisce chi non è in regola con i documenti di soggiorno che ancora
una volta viene emarginato ed allontanato, si puniscono i giovani che si radunano
in piazza, magari dei giovani che sono stati condannati per imbrattamenti o
occupazioni durante una manifestazione o un’occupazione scolastica. A mio
modesto parere, egregio direttore, si rischia di punire solamente l’emarginazione
ed il dissenso. È questa la sicurezza che noi milanesi vogliamo? Siamo sicuri che
nel nome di questa sicurezza non stiamo perdendo qualcosa di più importante? Lascio a Lei esimio direttore ed ai suoi lettori rispondere
a queste domande. Buone feste a tutti e viva la Libertà. [*Avvocato,
patrocinante in Cassazione]