Unpo’di manuale di
diritto penale Tre son gli elementi del reato ch’hanno in comune l’obiettività. Uno soprattuto va indagato, in quanto può rivelar l’identità dell’autore del fatto incriminato. La condotta ha questa proprietà. L’evento
è il fattaccio capitato. Il nesso causale consequenzialità. Compito del Ministro di giustizia è di far funzionare gli apparati, così da sanzionare la nequizia con rapidi e giusti risultati. Se, come fa il Nordio nazionale, aumenta invece le disparità in ogni far suo istituzionale, fino a produrre nuove iniquità, partecipa del mondocriminale. Va incriminato per complicità. La sua condotta unidirezionale ne comprova l'intenzionalità. È diventato lecito arrestare quello che protesta il suo dolore; cosa che non si può subito fare, ove si tratti d'uno spacciatore, in quanto deve esser preavvertito della richiesta d’esser arrestato, chè più delinqui più sei garantito, secondo il nuovo corso inaugurato. Addirittura il bancarottiere col corrotto e con il corruttore, atteso il lor nobile mestiere, mai patiranno simil disonore. Nordio l’ha vietato espressamente: giammai carcerazione preventiva quando si agisce disonestamente, ma solo per violenza o recidiva. Nordio, della giustizia strafottente, va litigando pur con padre Dante, che insegna che massimo fetente lo è il mentalmente lestofante. Nordio, della giustizia, giustiziere, dei delinquenti nume tutelare, tende a tutelarne anche il forziere, della perquisa facendo preavvisare. Nordio, che è stato un magistrato, per associazione per delinquere deve quindi essere arrestato, essendo capace di distinguere. (Solo ai bei tempi dell’ipocrisia, facendo ministro un ingegnere, potè celarsi la ribalderia con l'incompetenza del mestiere) Ma non è purtroppo sanzionabile quella colpa sua più micidiale d’esser
stato tanto miserabile da uccider, col diritto, la morale.