Pagine

domenica 19 gennaio 2014

Differenti competenze 
tra le due camere USA                                                                
 di Mauro della Porta Raffo


Per quanto molti lo ritengano – e in specie Sergio Romano che sul Corriere della Sera di mercoledì 1 maggio 2013, a pagina trentacinque, inizia un suo intervento in proposito scrivendo con non ben riposta sicurezza “Le due Camere del Congresso hanno le stesse competenze” – appunto le competenze dei due rami del parlamento USA divergono in almeno tre/quattro materie.
Benché, infatti, la sezione otto dell’articolo uno della Carta costituzionale in vigore elenchi diciotto temi sui quali “il Congresso avrà facoltà” di deliberare non distinguendo tra Camera e Senato, così non è riguardo all’impeachment, alla proposta di leggi che trattino dell’imposizione di tributi, alla ratifica dei trattati internazionali, nonché alla nomina di ambasciatori, diplomatici, consoli, giudici della Corte Suprema e molti altri funzionari statali.
E valga il vero.
1) Impeachment: si tratta della procedura prevista dalla sezione quattro del secondo articolo della Carta che recita “Il Presidente, il Vice Presidente e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall’ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di concussione o di altri gravi reati”.
“Mossa dalla Camera”, sottolineo, in quanto al punto cinque, sezione due dell’articolo uno della Carta è scritto “essa sola avrà il potere di mettere in stato d’accusa il presidente e i membri del congresso”.
Al Senato, per contro, secondo il disposto del punto sei, sezione tre del medesimo articolo, spetta “il potere esclusivo di giudicare gli atti d’accusa contro membri del governo e parlamentari”.
 2) La sezione sette, punto uno del medesimo articolo uno costituzionale, poi, in tal modo si esprime: “Tutti i progetti di legge relativi all’imposizione dei tributi devono avere origine nella Camera dei Rappresentanti” riservando in tema al Senato solo la possibilità di concorrere proponendo emendamenti.
 3) Il Presidente, secondo il disposto della sezione due, punto due del secondo articolo della Carta, “avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere trattati purché vi sia l’approvazione dei due terzi dei senatori presenti”, senza che di questo importantissimo argomento la Camera si possa occupare.
A tale proposito, rammento quanto occorso nei primi mesi del 1845.
Il presidente John Tyler, prossimo alla scadenza del mandato, non riuscendo ad ottenere dal Senato la ratifica del trattato che sanciva l’ingresso nell’Unione del Texas, forzando il disposto costituzionale, ottenne una votazione favorevole dalle due camere riunite.
Larga parte degli studiosi (ed io tra loro) e non pochi texani ritengono pertanto che lo ‘Stato della stella solitaria’ sia entrato a far parte degli USA irregolarmente. 
 4) Ancora la sezione due, punto due del predetto secondo articolo recita che il Presidente “designerà e, su parere e con il consenso del Senato, nominerà gli ambasciatori, gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia altrimenti disposta…”

Ciò detto, è di tutta evidenza dimostrato che i due rami del Congresso USA non hanno – ripeto e sottolineo, ‘non hanno’ – in toto le medesime competenze.
‘Congressional Conference Committee’
Allorquando, i testi delle leggi approvate dai due rami del Congresso concernenti un comune oggetto divergano, si riunisce un apposito Comitato, composto da esponenti sia del Senato che della Camera, avente il compito di arrivare ad un’unica, convergente stesura.
NB.
Si aggiunga che la ratifica della nomina da parte del presidente dei membri del suo governo è funzione esclusiva della camera alta.