Pagine

venerdì 18 novembre 2016

REFERENDUM
MA CHE RAZZA DI RIFORMA…
di Carlo Felice Besostri




DOMANDE E RISPOSTE


Il Senato non sarà più eletto dai cittadini ma rimarrà: cosa cambia?
Cambia che i cittadini hanno perso una parte della loro sovranità nella composizione di un organo costituzionale che ha a) il potere di cambiare la Costituzione e approvare le altre leggi costituzionali; b) di eleggere il Presidente della Repubblica; c) di eleggere 2 giudici costituzionali su 5 di nomina parlamentare; d) di approvare le leggi sulle forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione della normativa e delle politiche europee; e) le leggi di attuazione  delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e le altre forme di consultazione; f) le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni e Città Metropolitane (compito importante dopo il fallimento della legge n. 56/2014 e l'abrogazione delle Province in caso di esito positivo del referendum costituzionale).

Camera e Senato non avranno più funzioni analoghe e pari compiti e poteri:
cosa cambia?
Le leggi, tranne quelle paritarie (per le quali sono previste 2 procedure se sono costituzionali o ordinarie), che devono essere approvate nell'identico testo dalle due Camere sono tutte approvate dalla sola Camera dei Deputati, ma il Senato può intervenire su tutte se lo decide entro 10 giorni dalla trasmissione con decisione di un terzo dei suoi componenti, cioè 34 senatori e deve trasmettere le proposte di modifica entro 30 giorni (procedura n. 3).
Quando la legge statale invade le competenze esclusive delle regioni per non conformarsi alle proposte di modifica deliberate dal Senato a maggioranza assoluta la Camera dei Deputati deve deliberare a maggioranza assoluta (procedura n. 4)
Per le leggi di bilancio ex art. 81 Cost. il termine per le proposte di modifica è ridotto a 15 giorni (procedura n. 5)
Il Senato può a maggioranza assoluta chiedere che si esamini un disegno di legge, su quale la Camera si deve pronunciare entro 6 mesi ( procedura n. 6)
Per i disegni di legge di iniziativa governativa dichiarati “essenziali per l'attuazione del programma di governo” ex art.72 u.c. Cost. rev., i termini per la richiesta di esame sono ridotti a 5 giorni e le proposte di modifica devono essere fatte entro 15 giorni (procedura n. 7)
Per le leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica prima della loro promulgazione può essere chiesto l'esame preventivo da parte della Corte Costituzionale da parte di un quarto dei Deputati (procedura n. 8) o di un terzo dei Senatori (procedura n. 9)
Conversione ordinaria di decreti legge entro 60 giorni (procedura n. 10 )
 Disegni di legge di iniziativa governativa autorizzati dal Presidente della Repubblica ex art. 87 c.4 Cost. (procedura n. 11).
 Il Presidente della Repubblica prima di promulgare una legge può ex art. 74 c. 1 Cost. richiedere una nuova deliberazione (procedura n. 12), se riguarda  la conversione di un decreto legge il termine è differito di 30 giorni, quindi 90 giorni  totali (procedura n.13).  Non è chiaro se in caso di rinvio il Senato, che non avesse fatto osservazioni a testo della legge, lo possa fare in caso di riapprovazione, res melius perpensa alla luce delle osservazioni presidenziali e/o delle modifiche introdotte dalla Camera (per prudenza diciamo procedura 13 bis).  Si richiamano le due procedure abbreviate ex art 72 c. 3Cost. o c.4 Cost. rev. : approvazione in Commissione deliberante (proc. 14)  o redigente (proc. 15).
Alla faccia della semplificazione: si passa da 2 procedure standard leggi a) leggi costituzionali e b) leggi ordinarie, 2 procedure abbreviate(art. 72 c. 3e 4), disegni di legge di iniziativa governativa autorizzati dal Presidente della Repubblica, conversione dei decreti legge, riapprovazione in seguito a rinvio presidenziale, cioè 7 procedure a 15. I critici del No usano un espediente polemico errato quando dicono che si passa da 2 ad un numero variabile da 7 a 12, ma quelli del hanno l’onere della prova della semplificazione e non si rendono conto, che i giorni a disposizione del Senato per decidere se richiamare una legge.

C. Felice Besostri

Cosa cambia per i referendum?
Per i referendum abrogativi niente se si raccolgono almeno 500.000 e meno di 800.000. Con 800.000 o più firme si abbassa notevolmente il quorum di partecipazione per la validità del referendum: non più la maggioranza degli aventi diritto, ma la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati. È solo previsto che con legge costituzionale si potranno prevedere referendum propositivi e d'indirizzo (art. 71 c. 3 Cost. rev.). Campa cavallo che l'erba cresce, perché per attuare la previsione occorrerà anche una legge paritaria.    

Abolizione Cnel e Province. In cosa consiste e come si realizzerà?
L'art. 99 Cost. è abrogato e il Cnel è soppresso dall'art. 40 (disposizioni finali) del ddl-cost. Tutti i suoi beni sono liquidati e il personale trasferito alla Corte dei Conti. Le province non sono più previsti dall'art. 114 Cost. rev., quindi è possibile la loro soppressione formale con legge ordinaria, che sostituisca la l.n. 56/2014 (la Del Rio) e la sostituzione con gli enti di area vasta (art.40 c.4 ddl cost).

Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni:
in cosa consiste effettivamente e cosa cambia?   

L'unico risparmio formale collegato al requisito referendario è l'abolizione di ogni indennità di funzione dei componenti del nuovo Senato, non perché lo fanno gratis, ma perché le indennità sono a carico dell'ente di appartenenza  Consiglio regionale o di Provincia autonoma  o del Comune.  Non è regolamentato il compenso delle spese di viaggio e trasferta, che non può essere a carico dell'Ente di appartenenza, per inammissibile  disparità di trattamento. Senatori che lavorano fianco a fianco non possono essere pagati  in maniera differenziata con una indennità di 400 euro mese del sindaco calabro di Guardia Piemontese e 6.600 euro mensili lordi al deputato regionale siciliano, cui si aggiunge la diaria. Ci sono altri risparmi come per esempio quello dell'art. 122 c.1 Cost. rev. che limita l'indennità del Consigliere regionale all'ammontare dell'indennità  dei sindaci capoluoghi di Regione (non è scritto “della rispettiva Regione”) è rimandato ad una futura legge. Tuttavia, anche con l’interpretazione più restrittiva in Lombardia comporterebbe un aumento se rapportata agli emolumenti (quelli teorici, che possono variare fino al doppio o quelli percepiti?) del Sindaco di Milano. Colmo dell’ipocrisia ai sensi dell'art. 40 c.2 ddl-cost  stabilisce che “ non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari  recanti oneri a carico della finanza pubblica: nulla impedisce che si mettano a disposizione  dei gruppi consiliari beni immobili, strumenti e personale pagati direttamente con fondi pubblici.     
Ogni ipotesi di risparmio è azzerata dell'art 40 c. 3 ultimo periodo ddl-cost per il quale “RESTANO VALIDI AD OGNI EFFETTO I RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI, INSTAURATI ANCHE CON I TERZI” (una norma in bianco e che come norma di diritto privato non dovrebbe stare in Costituzione)



Revisione del Titolo V della parte II della Costituzione:
cosa cambia rispetto alla Costituzione oggi vigente? 

Prima cosa che non cambia sono le Regioni a Statuto speciale e le Province  autonome le cui competenze non sono toccate, ma anzi i loro Statuti possono essere modificati soltanto con la loro intesa (art. 39 c.13 ddl-cost). Per le altre con l'abolizione della competenza concorrente nella quale le Regioni avevano, la competenza legislativa “salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”, le stesse sono trasferite allo Stato che determina  i contenuti o quantomeno le norme generali e comuni , quindi molto più invasive dei principi fondamentali. Inoltre per l'art. 117 c. 4 Cost. rev (cfr. procedura n. 4) il Governo per “la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale” può intervenire con legge dello Stato e in tal caso normare materie di competenza esclusiva delle regioni. Se il Senato, nella sua maggioranza superiore ai 2/3 ( 74 su 100) rappresentativo della istituzione territoriale regione, ha senso di esistere deve esaminare con attenzione tutte le leggi già attribuite alla competenza concorrente trasferita a quella statale e con particolare attenzione quelle sostitutive della competenza regionale. Non lo può fare riunendosi un giorno alla settimana o 3 giorni al mese.