REFERENDUM
MA CHE RAZZA DI RIFORMA…
di
Carlo Felice Besostri
DOMANDE E RISPOSTE
Il
Senato non sarà più eletto dai cittadini ma rimarrà: cosa cambia?
Cambia che i cittadini hanno perso una parte
della loro sovranità nella composizione di un organo costituzionale che ha a) il potere di cambiare la
Costituzione e approvare le altre leggi costituzionali; b) di eleggere il Presidente della Repubblica; c) di eleggere 2 giudici costituzionali su 5 di nomina
parlamentare; d) di approvare le
leggi sulle forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione
della normativa e delle politiche europee; e)
le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,
i referendum popolari e le altre forme di consultazione; f) le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione
elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni e Città
Metropolitane (compito importante dopo il fallimento della legge n. 56/2014 e l'abrogazione
delle Province in caso di esito positivo del referendum costituzionale).
Camera
e Senato non avranno più funzioni analoghe e pari compiti e poteri:
cosa
cambia?
Le leggi, tranne quelle paritarie (per le
quali sono previste 2 procedure se sono costituzionali o ordinarie), che devono
essere approvate nell'identico testo dalle due Camere sono tutte approvate
dalla sola Camera dei Deputati, ma il Senato può intervenire su tutte se lo
decide entro 10 giorni dalla trasmissione con decisione di un terzo dei suoi
componenti, cioè 34 senatori e deve trasmettere le proposte di modifica entro
30 giorni (procedura n. 3).
Quando la legge statale invade le competenze
esclusive delle regioni per non conformarsi alle proposte di modifica
deliberate dal Senato a maggioranza assoluta la Camera dei Deputati deve
deliberare a maggioranza assoluta (procedura n. 4)
Per le leggi di bilancio ex art. 81 Cost. il
termine per le proposte di modifica è ridotto a 15 giorni (procedura n. 5)
Il Senato può a maggioranza assoluta chiedere
che si esamini un disegno di legge, su quale la Camera si deve pronunciare
entro 6 mesi ( procedura n. 6)
Per i disegni di legge di iniziativa
governativa dichiarati “essenziali per l'attuazione del programma di governo” ex
art.72 u.c. Cost. rev., i termini per la richiesta di esame sono ridotti a 5
giorni e le proposte di modifica devono essere fatte entro 15 giorni (procedura
n. 7)
Per le leggi che disciplinano l'elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica prima della loro promulgazione
può essere chiesto l'esame preventivo da parte della Corte Costituzionale da parte
di un quarto dei Deputati (procedura n. 8) o di un terzo dei Senatori
(procedura n. 9)
Conversione ordinaria di decreti legge entro
60 giorni (procedura n. 10 )
Disegni
di legge di iniziativa governativa autorizzati dal Presidente della Repubblica
ex art. 87 c.4 Cost. (procedura n. 11).
Il
Presidente della Repubblica prima di promulgare una legge può ex art. 74 c. 1
Cost. richiedere una nuova deliberazione (procedura n. 12), se riguarda la conversione di un decreto legge il termine
è differito di 30 giorni, quindi 90 giorni
totali (procedura n.13). Non è
chiaro se in caso di rinvio il Senato, che non avesse fatto osservazioni a
testo della legge, lo possa fare in caso di riapprovazione, res melius perpensa alla luce delle
osservazioni presidenziali e/o delle modifiche introdotte dalla Camera (per
prudenza diciamo procedura 13 bis). Si richiamano le due procedure abbreviate ex
art 72 c. 3Cost. o c.4 Cost. rev. : approvazione in Commissione deliberante (proc.
14) o redigente (proc. 15).
Alla faccia della semplificazione: si passa da
2 procedure standard leggi a) leggi costituzionali e b) leggi ordinarie, 2
procedure abbreviate(art. 72 c. 3e 4), disegni di legge di iniziativa
governativa autorizzati dal Presidente della Repubblica, conversione dei
decreti legge, riapprovazione in seguito a rinvio presidenziale, cioè 7
procedure a 15. I critici del No
usano un espediente polemico errato quando dicono che si passa da 2 ad un
numero variabile da 7 a 12, ma quelli del Sì
hanno l’onere della prova della semplificazione e non si rendono conto, che i
giorni a disposizione del Senato per decidere se richiamare una legge.
C. Felice Besostri |
Cosa
cambia per i referendum?
Per i referendum abrogativi niente se si
raccolgono almeno 500.000 e meno di 800.000. Con 800.000 o più firme si abbassa
notevolmente il quorum di partecipazione per la validità del referendum: non
più la maggioranza degli aventi diritto, ma la maggioranza dei votanti alle
ultime elezioni della Camera dei Deputati. È solo previsto che con legge
costituzionale si potranno prevedere referendum propositivi e d'indirizzo (art.
71 c. 3 Cost. rev.). Campa cavallo che l'erba cresce, perché per attuare la
previsione occorrerà anche una legge paritaria.
Abolizione
Cnel e Province. In cosa consiste e come si realizzerà?
L'art. 99 Cost. è abrogato e il Cnel è
soppresso dall'art. 40 (disposizioni finali) del ddl-cost. Tutti i suoi beni sono
liquidati e il personale trasferito alla Corte dei Conti. Le province non sono
più previsti dall'art. 114 Cost. rev., quindi è possibile la loro soppressione
formale con legge ordinaria, che sostituisca la l.n. 56/2014 (la Del Rio) e la
sostituzione con gli enti di area vasta (art.40 c.4 ddl cost).
Contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni:
in cosa consiste effettivamente e cosa cambia?
L'unico risparmio formale collegato al
requisito referendario è l'abolizione di ogni indennità di funzione dei
componenti del nuovo Senato, non perché lo fanno gratis, ma perché le indennità
sono a carico dell'ente di appartenenza
Consiglio regionale o di Provincia autonoma o del Comune. Non è regolamentato il compenso delle spese di
viaggio e trasferta, che non può essere a carico dell'Ente di appartenenza, per
inammissibile disparità di trattamento.
Senatori che lavorano fianco a fianco non possono essere pagati in maniera differenziata con una indennità di
400 euro mese del sindaco calabro di Guardia Piemontese e 6.600 euro mensili
lordi al deputato regionale siciliano, cui si aggiunge la diaria. Ci sono altri
risparmi come per esempio quello dell'art. 122 c.1 Cost. rev. che limita
l'indennità del Consigliere regionale all'ammontare dell'indennità dei sindaci capoluoghi di Regione (non è
scritto “della rispettiva Regione”) è rimandato ad una futura legge. Tuttavia,
anche con l’interpretazione più restrittiva in Lombardia comporterebbe un
aumento se rapportata agli emolumenti (quelli teorici, che possono variare fino
al doppio o quelli percepiti?) del Sindaco di Milano. Colmo dell’ipocrisia ai
sensi dell'art. 40 c.2 ddl-cost
stabilisce che “ non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi
trasferimenti monetari recanti oneri a
carico della finanza pubblica: nulla impedisce che si mettano a
disposizione dei gruppi consiliari beni
immobili, strumenti e personale pagati direttamente con fondi pubblici.
Ogni ipotesi di risparmio è azzerata dell'art
40 c. 3 ultimo periodo ddl-cost per il quale “RESTANO VALIDI AD OGNI EFFETTO I
RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI, INSTAURATI ANCHE CON I TERZI” (una norma
in bianco e che come norma di diritto privato non dovrebbe stare in
Costituzione)
Revisione del Titolo V della parte II della
Costituzione:
cosa
cambia rispetto alla Costituzione oggi vigente?
Prima cosa che non cambia sono le Regioni a
Statuto speciale e le Province autonome
le cui competenze non sono toccate, ma anzi i loro Statuti possono essere
modificati soltanto con la loro intesa (art. 39 c.13 ddl-cost). Per le altre
con l'abolizione della competenza concorrente nella quale le Regioni avevano, la
competenza legislativa “salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”, le stesse sono
trasferite allo Stato che determina i
contenuti o quantomeno le norme generali e comuni , quindi molto più invasive
dei principi fondamentali. Inoltre per l'art. 117 c. 4 Cost. rev (cfr.
procedura n. 4) il Governo per “la tutela dell'unità giuridica o economica
della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale” può intervenire
con legge dello Stato e in tal caso normare materie di competenza esclusiva
delle regioni. Se il Senato, nella sua maggioranza superiore ai 2/3 ( 74 su
100) rappresentativo della istituzione territoriale regione, ha senso di
esistere deve esaminare con attenzione tutte le leggi già attribuite alla
competenza concorrente trasferita a quella statale e con particolare attenzione
quelle sostitutive della competenza regionale. Non lo può fare riunendosi un
giorno alla settimana o 3 giorni al mese.