In vigore il
Regolamento del Verde di Milano
di Andrea Giorcelli
Milano ha ufficialmente il suo
Regolamento del Verde,
entrato in vigore il 5 gennaio
2018.
Si tratta del primo regolamento
cittadino, in materia, puntuale e completo, per la tutela e la gestione del
verde pubblico e privato, frutto di un lungo e proficuo confronto fatto con i
Consigli di zona, diversi settori dell’Amministrazione comunale, associazioni,
ordini professionali ed enti competenti in materia.
Il documento
contiene molti elementi innovativi, dal coinvolgimento diretto dei cittadini
nella gestione delle aree pubbliche, all'equiparazione tra verde pubblico e
privato (considerato per certi aspetti di interesse pubblico), in un'ottica di
difesa del paesaggio e del territorio, passando per la regolamentazione delle
attività consentite e le prescrizioni per la salvaguardia delle piante. A tal
proposito ci sono norme specifiche che:
vietano
l’abbattimento di alberi senza autorizzazione;
dispongono
la tecnica di corretta potatura degli alberi (regola del “ramo di ritorno”) e
il periodo ammesso (evitando quelli di caduta delle foglie ed emissione delle
gemme) e vietano la capitozzatura e tagli di circonferenza superiore a 30 cm;
vietano la
potatura non autorizzata (per motivi particolari) di alcuni generi di piante
(platano, betulla, frassino, ontano, càrpino, faggio, storace, magnolia e tutte
le conifere);
impongono il
rispetto e la protezione delle aree di pertinenza delle piante e di qualsiasi
loro parte in caso di lavori di cantiere (es. scavi, movimento di mezzi
meccanici o deposito di materiali vari). Sono
previste sanzioni di 450 € (per pianta).
Il Regolamento è suddiviso in
sette aree di intervento.
1. Norme generali
Il
Regolamento si applica nelle aree a verde pubblico, con l’obiettivo di
garantirne la fruibilità da parte di tutti i cittadini, e al verde privato, in
entrambi i casi salvaguardando l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da
uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse.
2. Coinvolgimento del cittadino
nella gestione del verde pubblico e delle aree private
I cittadini
possono contribuire alla riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali
attraverso forme di collaborazione volontaria o sponsorizzazione regolamentate.
L’Amministrazione
assegna inoltre in gestione particelle ortive ai cittadini, mentre attraverso i
giardini condivisi i milanesi possono prendersi cura delle aree verdi di
prossimità. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al loro decoro
e alla manutenzione e hanno l’obbligo di curare le proprie piante e siepi
affinché non invadano spazi di uso pubblico o altre proprietà, interferendo con
la circolazione pedonale e veicolare o ostruendo la visibilità della
segnaletica stradale.
3. Tutela delle aree verdi
pubbliche
L’Amministrazione
promuove la piena accessibilità e la fruibilità di tutte le aree verdi alle
persone con disabilità o ridotta mobilità. In tutte le aree verdi pubbliche,
dove è vietato l’accesso ai veicoli a motore, il cittadino deve mantenere un
comportamento tale da non causare danni al patrimonio vegetale. È vietato ad
esempio lasciare rifiuti e mozziconi di sigaretta, rimuovere e danneggiare nidi
degli uccelli e tane, appendere oggetti ad alberi e arbusti, versare sostanze
inquinanti, nutrire gli animali selvatici, deturpare e rimuovere la segnaletica
presente nelle aree verdi, campeggiare, pernottare e accendere fuochi. L’utilizzo
di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel
rispetto della quiete pubblica.
4. Attività nelle aree verdi
pubbliche
Il
regolamento distingue tra aree ornamentali (aiuole, rotatorie, spartitraffico),
dove l’accesso è consentito solo a chi si occupa di manutenzione; aree gioco,
dove è vietato fumare e introdurre cani;
aree attrezzate per lo sport, il cui utilizzo, nel caso di prossimità
alle abitazioni, è consentito non oltre le 22 nel periodo primaverile-estivo e
non oltre le 20 nel periodo autunno-invernale; aree cani, dove gli animali
possono girare senza guinzaglio ma sotto la supervisione del proprietario, che
è tenuto a raccoglierne le deiezioni. Si parla inoltre di attività commerciali,
che devono avere l’autorizzazione dell’Amministrazione e garantire la pulizia
dell’area circostante, e di manifestazioni sportive, spettacoli e attività di
animazione, che sono consentite solo quando autorizzati dall’Amministrazione e
non devono prevedere l’uso di apparecchiature rumorose.
5. Tutela delle aree verdi e
degli alberi di pregio storico, architettonico e ambientale nelle aree
pubbliche e private
Ciascuna
operazione di manutenzione, conservazione e restauro di aree verdi deve tenere
conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in
cui si opera. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare
tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento; qualsiasi
intervento è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del
Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio
fitosanitario regionale e può essere eseguito solo da ditte specializzate.
6. Interventi sul verde nelle
aree pubbliche e private
In caso di
nuove piantagioni si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate.
Sono definite rigorose metodologie di intervento per le potature, che possono
essere effettuate ordinariamente rispettando la conformazione dell’albero e la
regola del ramo “di ritorno”. I tagli
dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza
lasciare monconi. La potatura (anche di siepi) o l’abbattimento si effettua
tenendo conto anche del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli
e, di norma, tra il 1° ottobre e il 28 febbraio, salvo che per interventi
urgenti di prevalente interesse pubblico o volti alla tutela dell’incolumità
pubblica. In caso di abbattimento concesso il richiedente dovrà piantare uno o
più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a
specie autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido
effetto paesaggistico. Qualora non fosse possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area dove è stato effettuato l’intervento questa potrà avvenire
in altro luogo concordato con gli uffici comunali. Nelle aree di cantiere
pubbliche e private e nelle immediate vicinanze delle piante è obbligatorio
adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento,
con la protezione degli alberi a cura dal costruttore, pena il risarcimento
danni.
7. Progettazione di aree verdi
pubbliche e private
È
indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando il
loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente. Il Settore Verde
fornirà supporto o rilascerà pareri o prescrizioni nel caso di interventi
edilizi che comportino abbattimenti, trapianti o inserimenti di nuovi alberi,
secondo le procedure previste dal vigente Regolamento Edilizio. Il rapporto tra
l’Amministrazione e gli agricoltori di arre coltivabili avviene attraverso la
stipula di contratti e convenzioni. I conduttori devono garantire la cura, la
pulizia e la fertilità del territorio e segnalare all’Amministrazione eventuali
insediamenti abusivi o scarichi abusivi di rifiuti. “Testo Unico Enti Locali”, che verranno
applicate dalla Polizia locale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane.