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mercoledì 17 gennaio 2018

In vigore il Regolamento del Verde di Milano
di Andrea Giorcelli

Milano ha ufficialmente il suo Regolamento del Verde,
entrato in vigore il 5 gennaio 2018.


Si tratta del primo regolamento cittadino, in materia, puntuale e completo, per la tutela e la gestione del verde pubblico e privato, frutto di un lungo e proficuo confronto fatto con i Consigli di zona, diversi settori dell’Amministrazione comunale, associazioni, ordini professionali ed enti competenti in materia.
Il documento contiene molti elementi innovativi, dal coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione delle aree pubbliche, all'equiparazione tra verde pubblico e privato (considerato per certi aspetti di interesse pubblico), in un'ottica di difesa del paesaggio e del territorio, passando per la regolamentazione delle attività consentite e le prescrizioni per la salvaguardia delle piante. A tal proposito ci sono norme specifiche che:
vietano l’abbattimento di alberi senza autorizzazione;
dispongono la tecnica di corretta potatura degli alberi (regola del “ramo di ritorno”) e il periodo ammesso (evitando quelli di caduta delle foglie ed emissione delle gemme) e vietano la capitozzatura e tagli di circonferenza superiore a 30 cm;
vietano la potatura non autorizzata (per motivi particolari) di alcuni generi di piante (platano, betulla, frassino, ontano, càrpino, faggio, storace, magnolia e tutte le conifere);
impongono il rispetto e la protezione delle aree di pertinenza delle piante e di qualsiasi loro parte in caso di lavori di cantiere (es. scavi, movimento di mezzi meccanici o deposito di materiali vari). Sono previste sanzioni di 450 € (per pianta).


Il Regolamento è suddiviso in sette aree di intervento.

1. Norme generali
Il Regolamento si applica nelle aree a verde pubblico, con l’obiettivo di garantirne la fruibilità da parte di tutti i cittadini, e al verde privato, in entrambi i casi salvaguardando l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse.
2. Coinvolgimento del cittadino nella gestione del verde pubblico e delle aree private
I cittadini possono contribuire alla riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali attraverso forme di collaborazione volontaria o sponsorizzazione regolamentate.
L’Amministrazione assegna inoltre in gestione particelle ortive ai cittadini, mentre attraverso i giardini condivisi i milanesi possono prendersi cura delle aree verdi di prossimità. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al loro decoro e alla manutenzione e hanno l’obbligo di curare le proprie piante e siepi affinché non invadano spazi di uso pubblico o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e veicolare o ostruendo la visibilità della segnaletica stradale.
3. Tutela delle aree verdi pubbliche
L’Amministrazione promuove la piena accessibilità e la fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità o ridotta mobilità. In tutte le aree verdi pubbliche, dove è vietato l’accesso ai veicoli a motore, il cittadino deve mantenere un comportamento tale da non causare danni al patrimonio vegetale. È vietato ad esempio lasciare rifiuti e mozziconi di sigaretta, rimuovere e danneggiare nidi degli uccelli e tane, appendere oggetti ad alberi e arbusti, versare sostanze inquinanti, nutrire gli animali selvatici, deturpare e rimuovere la segnaletica presente nelle aree verdi, campeggiare, pernottare e accendere fuochi. L’utilizzo di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica.
4. Attività nelle aree verdi pubbliche
Il regolamento distingue tra aree ornamentali (aiuole, rotatorie, spartitraffico), dove l’accesso è consentito solo a chi si occupa di manutenzione; aree gioco, dove è vietato fumare e introdurre cani;  aree attrezzate per lo sport, il cui utilizzo, nel caso di prossimità alle abitazioni, è consentito non oltre le 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le 20 nel periodo autunno-invernale; aree cani, dove gli animali possono girare senza guinzaglio ma sotto la supervisione del proprietario, che è tenuto a raccoglierne le deiezioni. Si parla inoltre di attività commerciali, che devono avere l’autorizzazione dell’Amministrazione e garantire la pulizia dell’area circostante, e di manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione, che sono consentite solo quando autorizzati dall’Amministrazione e non devono prevedere l’uso di apparecchiature rumorose.
5. Tutela delle aree verdi e degli alberi di pregio storico, architettonico e ambientale nelle aree pubbliche e private
Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro di aree verdi deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento; qualsiasi intervento è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale e può essere eseguito solo da ditte specializzate.
6. Interventi sul verde nelle aree pubbliche e private
In caso di nuove piantagioni si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate. Sono definite rigorose metodologie di intervento per le potature, che possono essere effettuate ordinariamente rispettando la conformazione dell’albero e la regola del ramo “di ritorno”.  I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. La potatura (anche di siepi) o l’abbattimento si effettua tenendo conto anche del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli e, di norma, tra il 1° ottobre e il 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico o volti alla tutela dell’incolumità pubblica. In caso di abbattimento concesso il richiedente dovrà piantare uno o più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. Qualora non fosse possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area dove è stato effettuato l’intervento questa potrà avvenire in altro luogo concordato con gli uffici comunali. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle immediate vicinanze delle piante è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, con la protezione degli alberi a cura dal costruttore, pena il risarcimento danni.
7. Progettazione di aree verdi pubbliche e private
È indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente. Il Settore Verde fornirà supporto o rilascerà pareri o prescrizioni nel caso di interventi edilizi che comportino abbattimenti, trapianti o inserimenti di nuovi alberi, secondo le procedure previste dal vigente Regolamento Edilizio. Il rapporto tra l’Amministrazione e gli agricoltori di arre coltivabili avviene attraverso la stipula di contratti e convenzioni. I conduttori devono garantire la cura, la pulizia e la fertilità del territorio e segnalare all’Amministrazione eventuali insediamenti abusivi o scarichi abusivi di rifiuti.  “Testo Unico Enti Locali”, che verranno applicate dalla Polizia locale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane.