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mercoledì 21 febbraio 2018

LEGGE ELETTORALE E ARTICOLO 67 DELLA COSTITUZIONE
di Franco Astengo


Alfio Mastropaolo dalle colonne del “Manifesto” del 21 Febbraio dopo aver definito “sgangherata” l’attuale legge elettorale invoca una formula elettorale proporzionale “ragionevole, senza dispersioni eccessive che lasciano ai partiti la responsabilità di unire uno schieramento”.
Quel tipo di formula elettorale (in un quadro legislativo compiuto sulla materia che al riguardo dei vari aspetti che il processo elettorale contempla che mi permetto di definire ancora adesso quasi perfetto) c’era già ed era il tipo di proporzionale che senza fortuna difendemmo dal referendum del 18 aprile 1993, quando la furia iconoclasta dei maggioritari (Segni con Occhetto e Pannella) contribuì a distruggere buona parte degli avamposti democratici che, sulla base del dettato costituzionale, erano stati costruiti nell’immediato dopoguerra, attraverso il sistema dei partiti.
IL DPR del 1957, dopo la vicenda della legge truffa del 1953, conteneva, al riguardo appunto della formula elettorale, sia un premio per i partiti maggiori (attraverso l’aumento della cifra del divisore nei collegi: in quel modo, tanto per esplicitare, DC e PCI pagavano ogni deputato circa 50.000 voti, PRI e PLI circa 80.000), sia una soglia di sbarramento con la richiesta di 300.000 voti su tutto il territorio nazionale e dell’ottenimento del quorum in almeno una circoscrizione: quindi 60.000 voti circa da ottenere in una grande città, difatti il PLI realizzava il quorum a Torino, il PR a Roma, il PdUP a Milano. Soglia di sbarramento che dovrebbero ben ricordare quanti hanno avuto la ventura di passare attraverso le storie di PSIUP e Manifesto (cfr. elezioni 1972).
Il risultato di quella formula elettorale (in una situazione specifica protrattasi per anni, con la DC partito “pivotale” e il PCI ridotto nella “conventio ad excludendum”) fu ,per un lungo periodo, quello di consentire la presenza parlamentare delle principali “sensibilità” e “culture” politiche presenti, in una misura consistente, nel Paese e raccolte (fino all’esplosione delle “fratture post – materialiste” e il conseguente calo nella partecipazione al voto che fino ad allora, seconda metà degli anni’80, si era mantenuta superiore al 90%) in 7-8 formazioni politiche che diedero vita a 3-4 formule di governo (dopo la solidarietà nazionale nell’immediato dopoguerra, il centrismo, il centro – sinistra dopo qualche sussulto non trascurabile, il centrosinistra -quello “vero”-, il ritorno effimero alla solidarietà nazionale chiusa con l’esito del rapimento Moro, il pentapartito). Il tutto in applicazione del dettato togliattiano, da ricordare per l’ennesima volta ,del “Parlamento specchio dei Paese”.
Quindi la formula elettorale di riferimento volendo esiste e può essere ripresa e aggiornata: un’opposizione di sinistra alternativa potrebbe sicuramente farne un punto di battaglia e aggregazione politica.
Così come deve essere espressa un’assoluta contrarietà all’abolizione dell’articolo 67 della Costituzione, inerente la libertà di mandato. Abolizione oggi annunciata dalla destra e dal M5S. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Si tratta di un principio che va assolutamente difeso. Certamente, come altri istituti quali l’immunità parlamentare e le agevolazioni per deputati e senatori per esempio in materia di gratuità dei viaggi, abbiamo verificato l’emergere di una progressiva degenerazione che ha portato al record di trasformismo raggiunto nel corso della legislatura appena conclusa. E’ necessario però ricordare come si tratti comunque di punti di principio fondamentali per l’esercizio dell’attività parlamentare da parte di tutti in piena libertà e inalienabili.
Quanto all’articolo 67 è necessario ricordare, non tanto e non solo i deprecabili episodi di trasformismo che ci accompagnano ormai da diverse legislature (da quando cioè si è affermato il principio di “nomina” dei parlamentari e sono state abolite le preferenze), ma i grandi avvenimenti che segnarono il riallineamento nel sistema politico italiano dovuti a passaggi fondamentali nello sviluppo del pensiero politico e delle scelte di fondo dei partiti (cito tre episodi per i quali valse l’articolo 67 nel bene e nel male, intendiamoci: la formazione del PSLI a Palazzo Barberini nel 1947, la formazione dello PSIUP nel gennaio 1964, la formazione del gruppo del Manifesto nel 1969) furono possibili anche per l’assenza del vincolo di mandato.
Legge elettorale proporzionale e articolo 67: punti di principio che abbiamo difeso e che dobbiamo continuare a difendere e a proporre perché fondamentali rispetto alla logica di fondo che la nostra Costituzione esprime circa la centralità del Parlamento. L’Italia deve rimanere una repubblica parlamentare, anzi è necessario riaffermare con forza questo principio troppo spesso messo in discussione: del resto un principio che l’elettorato ha dimostrato di approvare respingendo con il 59% di NO nel referendum il goffo tentativo di modifica costituzionale portato avanti dal PD il 4 dicembre 2016.