Accodo di collaborazione militare tra Italia e
Israele: finalmente pubblico grazie a un’azione legale. Luigi Paccione, insieme a un gruppo di cittadini e
giuristi, ha ottenuto per via legale la desecretazione dell’Accordo di Sicurezza
Italo-Israeliano siglato il 5 ottobre 1987. Il documento, fino ad oggi
mantenuto riservato, è ritenuto dai ricorrenti in contrasto con i principi
costituzionali e impone all’Italia il silenzio sui rapporti militari con
Israele, Paese al centro di accuse internazionali per crimini di guerra nei
territori palestinesi. Di seguito il comunicato stampa e il testo integrale
dell’Accordo. Comunicato Stampa Noi cittadini italiani e giuristi, vincolati alla
vigilanza sul rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione
repubblicana, abbiamo acquisito dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, per le vie legali, il testo dell’Accordo
sottoscritto il 05.10.1987 dalle Autorità di Sicurezza d’Italia e d’Israele. Sulla
base di questo “Accordo di Sicurezza”, l’Industria militare e le Forze armate
del nostro Paese sono coinvolte in attività di cui i cittadini italiani non
possono essere messi a conoscenza a insindacabile discrezione del Governo
israeliano. L’Accordo è richiamato quale suo essenziale presupposto dal
Memorandum tra il Governo italiano e il Governo israeliano in materia di
cooperazione nel settore militare e della difesa, ratificato con la legge n.
94/2005. Il nostro Paese è dunque oggi vincolato alla segretezza sui rapporti
militari con uno Stato che è impegnato nello sterminio del popolo palestinese
nella Striscia di Gaza e che, in forza degli accertamenti dichiarati dalla
Corte Internazionale di Giustizia del 19.07.2024 e confermati dall’Assemblea
Generale dell’ONU nel settembre 2024, occupa illegalmente da oltre mezzo secolo
la terra di Palestina. L’Accordo, inoltre, non è stato ratificato dal
Parlamento in sprezzante violazione dell’art. 80 della Costituzione, come
impone la legge allorquando i contenuti dell’intesa internazionale condizionino,
questo è il caso, l’esercizio dei diritti dei cittadini italiani e
l’applicazione della stessa Costituzione e delle altre fonti nazionali,
addirittura favorendo unilateralmente uno Stato estero dichiaratamente ostile
ai valori della pace, al rispetto di qualsiasi persona umana e al principio di
autodeterminazione dei popoli. Poiché tutto questo è inaccettabile per chiunque
sia fedele alla Carta costituzionale della nostra Repubblica [in particolare
agli articoli 1, 2, 3, 10, 11, 21, 28, 54, e 117 c. 1 Cost., oltre che allo
stesso art. 80], noi chiediamo al Presidente della Repubblica, in virtù delle
sue funzioni elencate dall’art. 87 Cost., e al Governo italiano di sollecitare
e promuovere senza indugio le procedure di recesso dall’Accordo di Sicurezza
stipulato il 05.10.1987, facendo legittimo e doveroso ricorso all’articolo 10.2
dello stesso testo.
Accordo Generale di Sicurezza tra Israele e Italia Premessa Al fine di salvaguardare la sicurezza delle “Informazioni
Classificate” che saranno scambiate tra le Amministrazioni competenti dello
Stato di Israele (Ministero della Difesa) e della Repubblica Italiana
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità Nazionale per la Sicurezza e,
nei limiti di competenza, Ministero della Difesa), d’ora in poi denominate “le
Parti”, le rispettive autorità convengono quanto segue: Articolo 1 – Definizioni Il termine “Informazioni Classificate” indica
qualsiasi tipo di informazione, documento, attrezzatura o materiale di
qualsiasi natura che, nell’interesse di una o entrambe le Parti, è soggetto a
classificazione di sicurezza, a prescindere dal mezzo di trasmissione (orale,
elettronico, scritto o materiale). Articolo 2 – Ambito di applicazione 2.1 Il presente Accordo di Sicurezza è parte
integrante di ogni futuro accordo tra le Parti riguardante “Informazioni
Classificate”. 2.2 Si applica anche a negoziati o contatti, anche
se non sfociati in accordi firmati. Articolo 3 – Protezione reciproca 3.1 Le Parti adotteranno, secondo le rispettive
normative, tutte le misure appropriate per proteggere le Informazioni
Classificate scambiate o prodotte. 3.2 Saranno rispettati i diritti di proprietà
intellettuale connessi a dette informazioni. 3.3 Le Informazioni Classificate non saranno
condivise con terzi o con cittadini di paesi terzi senza il consenso scritto
della Parte originaria. 3.4 L’accesso sarà consentito solo a personale
autorizzato e con comprovata necessità. 3.5 Ogni Parte vigilerà sul rispetto delle norme di
sicurezza presso enti e strutture che gestiscono informazioni dell’altra Parte. Israele - Italia Top Secret - Segretissimo - Secret
- Segreto Confidential - Riservatissimo Nessun equivalente Riservato (Italian Restricted)
4.2 Ogni Parte apporrà la propria classificazione
equivalente al ricevimento. 4.3 Non è possibile declassificare senza consenso
dell’emittente. 4.4 Tutte le copie e traduzioni manterranno lo
stesso livello di classificazione. 4.5 I documenti “Riservato” saranno custoditi in
contenitori chiusi e trasmessi con copertura doppia tramite corrieri ufficiali
o posta assicurata. Articolo 5 – Visite 5.1 L’accesso a luoghi o informazioni classificate
richiede autorizzazione preventiva della competente Autorità di Sicurezza. 5.2 Le visite devono essere notificate con almeno
quattro settimane di anticipo. 5.3 Autorizzazioni multiple possono avere durata
massima di 12 mesi. Articolo 6 – Disposizioni comuni 6.1 Ogni Parte nominerà un’Agenzia di Sicurezza
incaricata della supervisione. 6.2 Le Autorità competenti emetteranno istruzioni e
procedure specifiche. 6.3 Le Parti si impegnano al rispetto di tutte le
disposizioni dell’Accordo. 6.4 Le Autorità forniranno reciprocamente
informazioni su standard e procedure e faciliteranno visite congiunte. Articolo 7 – Contratti 7.1 Prima di affidare contratti classificati a
ditte dell’altra Parte, si richiederà conferma che esse dispongano delle
autorizzazioni e capacità di custodia. 7.2 I contratti conterranno clausole e indicazioni
specifiche sulla sicurezza. 7.3 La Parte in cui il contratto è eseguito è
responsabile delle misure di sicurezza. 7.4 Due copie di ogni contratto classificato
saranno inviate all’Autorità competente del Paese in cui avviene l’esecuzione. 7.5 I subappalti devono essere autorizzati
preventivamente. Articolo 8 – Trasmissione e comunicazione 8.1 Le Informazioni Classificate saranno trasmesse
tramite corriere diplomatico o mezzi concordati. 8.2 Le comunicazioni elettroniche classificate
devono essere cifrate. Articolo 9 – Smarrimento o violazione 9.1 In caso di smarrimento o incidente relativo a
Informazioni Classificate, la Parte di origine sarà informata immediatamente e
si svolgerà un’indagine. Articolo 10 – Disposizioni finali 10.1 L’Accordo entra in vigore il giorno della
firma e resta valido a tempo indeterminato. 10.2 Una Parte può proporre modifiche o la
cessazione dell’Accordo con preavviso di sei mesi. 10.3 Le modifiche devono essere concordate per
iscritto. 10.4 In caso di cessazione, le Informazioni
Classificate continueranno ad essere protette secondo le presenti disposizioni. 10.5 L’Accordo è redatto in due originali in lingua
inglese. Autorità competenti In ITALIA: Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza Ufficio Centrale per la Sicurezza, ROMA In ISRAELE: Ministero della Difesa Direttore della Sicurezza del Ministero della
Difesa Firme Per Israele: Direttore della Sicurezza del Ministero della
Difesa Per l’Italia: Ammiraglio Fulvio Martini Vice Ammiraglio, Autorità Nazionale per la
Sicurezza Roma, 5 ottobre 1987