COSTITUZIONE, FORMULA
ELETTORALE di Franco Astengo
Dalla legge Acerbo al plebiscito
fino a luglio 1960. Sta
ampliandosi il dibattito sulla proposta di modifica della formula elettorale
attualmente in discussione in Parlamento e potrà essere utile provvedere nel
merito ad alcuni punti di precisazione. 1) Occorre sfatare il mito che
l’insieme delle leggi che regolano l’accesso alle istituzioni, parlamentari e
locali, siano questione di competenza di pochi specialisti. È sbagliato
affermare che è necessario occuparsi d’altro e che questo tema non interessa
l’insieme dell’opinione pubblica e di conseguenza dell’elettorato. Le formule
elettorali, invece, rappresentano l’architrave di un sistema democratico e la
loro importanza va sottolineata con forza evitando semplificazioni e forzature. 2) Nella fattispecie in atto il
tema sembra essere quello del rapporto tra la formula elettorale escogitata
dalla destra e la Costituzione. Difatti si può ben sostenere che tutto l’impianto
è fuori dalla Costituzione Repubblicana dal “come” la ministra Casellati ne ha
presentato l’impianto complessivo al Parlamento. In quell’occasione, infatti,
si è sostenuto che il “fil rouge” che reggeva tutta la baracca era
rappresentato dalla ricerca della stabilità di governo. E’ l’antica questione
tra rappresentanza e governabilità che ha assillato il mondo politico italiano
fin dalla sciagurata stagione referendaria di inizio anni ’90 dopo che la
bocciatura del tentativo maggioritario portato avanti dalla DC nel 1953 era
stato respinto dal voto popolare e di conseguenza la formula proporzionale si
era naturalmente affermata almeno fino a quando il combinato disposto di
Tangentopoli, caduta del Muro di Berlino, trattato di Maastricht avevano determinato
la rovina del sistema imperniato sui partiti di massa. 3) Il punto della proposta attualmente
in discussione però, come molti hanno già segnalato, non risiede tanto nella
questione della governabilità quanto nel mutamento (per via ingannevolmente surrettizia)
della forma di governo parlamentare. L’indicazione del candidato/a alla
presidenza del Consiglio preventivamente richiesta alle coalizioni e alle
eventuali liste autonome in occasione delle elezioni legislative generali
assumerebbe alcuni significati precisi: a) il contrasto oggettivo con la
Presidenza della Repubblica perderebbe la sua prerogativa essenziale di scelta
del Presidente del Consiglio con il rischio di una frattura istituzionale
difficilmente sanabile b) In secondo luogo il collegamento
diretto (e innegabile) tra il candidato presidente del consiglio e il listino
di maggioranza (eletto in blocco dalla maggioranza) renderebbe gli eletti con
questa formula (non sindacabili perché su lista bloccata) parte (decisiva) del
Parlamento direttamente subordinata alla Presidenza del Consiglio (simil
stabunt simil cadent).
4) Il tipo di situazione appena
descritta renderebbe il ruolo del Presidente della Repubblica del tutto
superfluo sulla scelta politica più importante spingendo così l’insieme del
sistema verso il presidenzialismo di un “eletto del popolo” non intermediato da
un voto di fiducia espresso dalle Camere, reso anch’esso superfluo
dall’elezione diretta in blocco del listone di maggioranza. Inutile ricordare
gli accenti contenuti in questo tipo di impostazione e risalenti alla legge
Acerbo del 1924 e al plebiscito del 1929. Non si può però non segnalare i
progressivi cedimenti avvenuti nel centro-sinistra a partire dalla stagione
referendaria anni 90 già ricordata, poi alla sciagurata modifica del titolo V
della Costituzione nel 2001 fino all’inspiegabile allineamento alla riduzione
del numero dei parlamentari del 2020. Il cedimento del centro-sinistra
si è verificato verso la logica della personalizzazione, la trasformazione dei
partiti in comitati elettorali a tutti i livelli centrale e periferico, la
concessione allo schema della “democrazia recitativa” ormai imperante in una
società dominata dall’individualismo competitivo e dal frastagliamento imposto
dalle corporazioni. 5) Questo quadro rende
un’eventuale strategia emendataria di opposizione del tutto debole e inadeguata
rispetto alla posta in palio che è quella, per intero, della democrazia
repubblicana. Servirebbe una soggettività
politica fondata interamente sulla questione della qualità della democrazia e
del ruolo delle istituzioni. Lo scivolamento verso un regime autocratico potrebbe
rivelarsi più agevole del previsto e per questo deve essere lanciato un serio
segnale d’allarme. Il contrasto a questo progetto non può essere limitato alle
aule parlamentari: l’esempio che ci sentiamo di sostenere è quello della
mobilitazione antifascista del Luglio 1960 di cui in questi giorni ricorrono i
66 anni (naturalmente non augurandoci i risvolti tragici che segnarono quel
frangente).