Un
diritto di famiglia tra i più avanzati e moderni. Un risultato
storico per Cuba (e non solo) è stato l’esito del referendum popolare per
l’approvazione del nuovo Codice della Famiglia, un testo ampio e articolato,
che rinnova complessivamente il quadro del diritto familiare, della famiglia e
dei rapporti tra i generi, e che traguarda una serie di obiettivi politici e
sociali di rilevante importanza. Secondo quanto riportato dal Gramma, infatti, «il Consiglio elettorale
nazionale ha riferito, allo scoccare delle 08:00, alla televisione nazionale, i
risultati preliminari della votazione, a Cuba e all’estero, per il referendum sul
Codice della Famiglia. Su un totale di 8.447.467 elettori, 6.251.786 hanno
esercitato il diritto di voto, pari ad una affluenza al voto del 74,01%. Sono
state contate 5.892.705 schede valide, pari al 94,25% del totale. Di questi,
3.936.790 hanno votato SI, pari al 66,87% dei voti validi. I voti per il NO
hanno raggiunto 1.950.090, pari al 33,13%». Un risultato di grande importanza, che conferma, con il supporto di
oltre i due terzi della popolazione cubana, l’entrata in vigore del nuovo
Codice della Famiglia, importante per diverse ragioni: costituisce una
rappresentazione estremamente vivida della capacità di innovazione e di
avanzamento del sistema sociale a Cuba, per l’ampliamento della sfera dei
diritti che viene a definire e per il carattere significativamente avanzato
delle sue disposizioni; rappresenta un fattore non solo di sviluppo, ma anche
di partecipazione, a giudicare dalle modalità stesse di elaborazione e di
approvazione del testo, dapprima sottoposto a una vasta campagna di massa di
consultazione e revisione (con l’organizzazione di un dibattito pubblico sui
contenuti del Codice, attraverso migliaia di
assemblee, che, in alcuni casi, hanno rivisto, modificato o migliorato interi
articoli della legge), e poi sottoposto a consultazione popolare ai fini della
sua approvazione definitiva. Infine, attesta un nodo teorico-politico di grande
spessore, tanto più significativo perché giunge da un Paese socialista, vale a
dire l’inestricabile correlazione tra diritti sociali e diritti civili, con lo
spazio delle libertà personali e affettive che insiste sullo spazio
dell’inclusione sociale e della giustizia sociale e che, in prospettiva,
conferma il nesso teorico - giuridico e politico - essenziale, della universalità
e indivisibilità dei diritti umani in tutte le loro generazioni (come
diritti civili e politici; come diritti economici, sociali e culturali; come
diritti dei popoli e dell’ambiente), nel senso di «tutti i diritti umani per tutti e per tutte».
I principi cardine su cui si basa il Codice sono adesso
accessibili per il lettore italiano grazie alla traduzione curata dalla Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba e redatta da Sergio Marinoni. Qui, in base al fondamentale art. 2, «lo Stato riconosce la famiglia come cellula fondamentale della società,
la protegge e contribuisce alla sua integrazione, al suo benessere, al suo
sviluppo sociale, culturale, educativo e economico, all’esercizio delle sue
responsabilità, e crea le condizioni che garantiscono l’adempimento delle sue
funzioni come istituzione e gruppo sociale. Le diverse forme di organizzazione
delle famiglie, basate su relazioni di affetto, si creano tra parenti,
indipendentemente dalla natura della parentela, e tra coniugi o partner
affettivi». I principi di parità ed eguaglianza sono confermati nel successivo
art. 4, in particolare in relazione a«la piena uguaglianza in materia di filiazione»; «la piena uguaglianza tra donne e uomini,
per l’equa distribuzione del tempo dedicato al lavoro domestico e di cura tra
tutti i componenti della famiglia, senza sovraccarichi per nessuno di loro, e
il rispetto del diritto delle coppie di decidere se, quanti e quando avere
figli, preservando in ogni caso il diritto delle donne di decidere sul proprio
corpo»; «il pieno sviluppo dei diritti sessuali e
riproduttivi nell’ambiente familiare, indipendentemente dal sesso, dal genere,
dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, dalla disabilità o da
qualsiasi altra circostanza personale; compreso il diritto all’informazione
scientifica sulla sessualità, sulla salute sessuale e sulla pianificazione
familiare, in ogni caso adeguata alla loro età».
Viene, chiaramente, garantito il superiore interesse del minore, quale
(art. 7)«principio
generale che informa il diritto di famiglia, di osservanza obbligatoria e
primordiale in tutte le azioni e le decisioni che li riguardano, sia nella
sfera privata sia nella sfera pubblica» e, di conseguenza, in
materia di separazione e affido (art. 6), indica che «le bambine, i bambini e
gli adolescenti non possono essere separati dalle loro madri, dai loro padri e
dalla loro famiglia, a meno che le autorità competenti non lo stabiliscano in
circostanze particolari, in conformità alla legge e alle procedure stabilite,
tenendo conto della necessità, dell’eccezionalità e della temporaneità della
misura e, in ogni momento, nel loro interesse superiore. Tale separazione deve
essere considerata strettamente necessaria in conseguenza di un grave
inadempimento o dell’impossibilità di esercitare le responsabilità genitoriali,
e sempre con l’obiettivo di proteggere i figli. Le decisioni relative alla
separazione devono essere considerate come misure di ultima istanza e devono
essere riviste periodicamente». Il Codice considera poi (art. 14) «questioni di protezione urgente» tutti i casi di discriminazione e di
violenza nella sfera familiare; stabilisce le fonti di parentela in tre
istituti (art. 17), «la filiazione, indipendentemente dalla sua
origine o dal modo in cui è stata determinata; il matrimonio; l’unione
affettiva di fatto registrata»; riconosce inoltre (art. 21) l’istituto della
parentela socio-affettiva in quanto «si basa
sulla volontà e sul comportamento tra persone legate affettivamente da un
rapporto stabile e duraturo nel tempo che può giustificare la filiazione».
Ancora nel senso del riconoscimento e dell’ampliamento
dei diritti va poi l’art. 50 che riconosce «fonti e tipi di filiazione», vale a dire «la
procreazione naturale, che dà luogo alla filiazione per sangue; l’atto
giuridico di adozione, che dà luogo alla filiazione adottiva; la volontà
espressa di costruire la maternità o la paternità delle persone che sono i
genitori attraverso l’uso di qualsiasi tecnica di riproduzione assistita, che
dà luogo alla filiazione assistita; e il riconoscimento dei legami socio-affettivi
filiali che si costruiscono a partire dal possesso dello status di figlia o di
figlio rispetto a madri e padri, che dà origine alla filiazione
socio-affettiva». Si riconosce poi (art. 56) che «in via eccezionale, una persona può avere più di due
vincoli di filiazione, sia per cause originarie o sia per cause sopravvenute;
qualunque sia la causa, il legame di filiazione si instaura giuridicamente
indipendentemente dal legame biologico o dalla componente genetica delle
persone coinvolte». Per questa fattispecie, sono dettagliate
(art. 57) le cause di multigenitorialità: a) i casi di filiazione assistita in cui, oltre alla coppia, anche la
terza persona che dona i gameti o la portatrice gestazionale, che può o meno
apportare l’ovulo, a seconda dei casi, desidera assumere la maternità o la
paternità, di comune accordo con la prima; e qualsiasi altro caso in cui, sulla
base del progetto di vita in comune, sia previsto il concepimento di una figlia
o di un figlio da parte di più di due persone. In ogni caso, le persone
che assumono questo progetto di vita in comune per avere un figlio o una figlia
con un altro partner, se sono sposate o hanno costituito un’unione affettiva di
fatto registrata, hanno bisogno del consenso del rispettivo coniuge o partner
affettivo di fatto in relazione al quale non esiste la presunzione di
filiazione di cui all’art. 66 del presente Codice». Un Codice, in definitiva, tra i più moderni e avanzati, dove la qualità
dei legami affettivi e il superiore interesse del minore vengono ribaditi quali
principi chiave della norma.