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sabato 18 ottobre 2025

COSTITUZIONE 5
di Luigi Mazzella 


 
L’attualità dell’argomento e le contrapposte tesi sulla cosiddetta “riforma Nordio” mi inducono ad anticipare la trattazione del tema costituzionale della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, pur limitandomi, al momento, a darne solo un’estrema sintesi, per ovvi motivi.  
Politicamente si tratta dell’unico punto in cui l’attuale coalizione di governo si contrappone in modo chiaro e sostanziale alle vedute dominanti nel noto “Ventennio” ispirate alla prevalenza in uno stato di polizia dei poteri del P.M.
In Cinquanta proposte di buon governo, edito da Marsilio nel 1992, riproducendo la tesi da me esposta su “Mondoperaio” dieci anni prima (1982), sostenevo la tesi della discrezionalità dell’azione penale e la stretta correlazione del suo esercizio con una necessaria riconduzione del pubblico ministero in seno al potere politico. E ciò per consentire la possibilità di chiamare sempre l’Esecutivo a rispondere al Parlamento dell’operato di suoi pubblici impiegati. Il ragionamento che ponevo alla base di tale tesi era chiaro: la natura della funzione esercitata dai P.M. non era certamente giurisdizionale, perché il potere di ius dicere non rientrava tra le attribuzioni di tali organi. A mio parere (di allora e di oggi) il Pubblico Ministero dev’essere un organo estraneo all’ordine giudiziario in senso stretto essendo egli, come è “l’avvocato dello Stato” in campo amministrativo e civile, un naturale “difensore e propugnatore” delle tesi (nel caso specifico: accusatorie o assolutorie) dello Stato. In altri scritti sull’argomento facevo notare l’assurdità della  situazione derivante dalla previsione di un’unica carriera per giudici e pubblici ministeri: se davanti a un organo giudicante era portata una causa di natura patrimoniale o amministrativa il difensore dello Stato era sullo stesso piano e livello del legale della parte privata; se, invece, era in discussione la libertà del cittadino il difensore della tesi (per lo più accusatoria) dello Stato saliva di livello e si collocava allo stesso piano dello scranno del magistrato giudicante. Con buona pace del bla bla bla su libertà e democrazia!