IL CASO ROGGERO
di Guido Salvini - ex magistrato

Mario Roggero
Quando la politica si fa
attraverso i processi.
A qualche
giorno di distanza dalla sentenza della Corte di Cassazione e dall’inizio
dell’esecuzione della pena per Mario Roggero si può fissare più a freddo qualche
punto fermo. Ho letto la sentenza di condanna della Corte d’Assise di Appello
di Asti nei suoi confronti per duplice omicidio, tentato omicidio e porto
abusivo di arma che è stata confermata dalla Corte di Cassazione. Dal punto di
vista tecnico e della motivazione è una sentenza del tutto convincente. Senza
nulla togliere alla gravità dell’azione consumata nella gioielleria, quando
Roggero aveva inseguito i rapinatori in strada sia l’attualità del pericolo sia
una possibile proporzionalità tra l’azione aggressiva subita e la reazione
erano del tutto cessate. Lo provano non solo le telecamere ma un particolare.
Roggero aveva recuperato la pistola da un cassetto solo quando i rapinatori
erano già usciti dal negozio e solo allora l’aveva impugnata. Due tempi ben
distinti di cui il secondo era quello non di una difesa ma di una ritorsione
non consentita. Nessuna legittima difesa quindi nemmeno in base alla riforma
del 2019, voluta dalla Lega, che pur l’aveva espansa soprattutto nei casi di
intrusione in una abitazione o in un esercizio commerciale. Anche l’entità
della pena per due omicidi e un tentato omicidio non si espone a troppe
critiche. Forse calcolando l’attenuante della provocazione in modo separato
dalle attenuanti generiche avrebbe potuto essere limata di un paio d’anni, ma
non di più. Senza dimenticare che Roggero avrebbe potuto chiedere, pochi lo
sanno, il giudizio abbreviato. Ma non lo ha voluto fare. È di certo una scelta
libera ma che esclude, in caso di condanna, una sostanziosa riduzione di pena. Per
quanto concerne il comportamento del Ministro di Giustizia questi si è mosso in
modo decisamente intempestivo. Quando ha evocato l’avvio di una procedura di
grazia per il condannato, Roggero non era nemmeno entrato in carcere e non era
stata, e non lo è tuttora, nemmeno depositata la motivazione della sentenza
della Cassazione. Non c’era nemmeno una richiesta di grazia presentata dai
familiari. Il suo intervento era quindi decisamente fuori luogo, ha avuto il
tono del lancio di una campagna politica rivolta a ottenere il plauso di chi
aveva votato i partiti per conto dei quali è divenuto Ministro.
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| Mario Roggero |

Nordio
In realtà la procedura di grazia
è un po’ più complessa rispetto al messaggio precipitoso che si percepiva dalle
parole del Ministro. Innanzitutto non è di competenza del Ministro, che
rappresenta una parte politica, ma un potere “sovrano” del presidente
Repubblica che ha una posizione per sua natura neutrale. Il Ministro deve solo esprimere
un parere favorevole o contrario che può essere disatteso dal Presidente della Repubblica
tanto è vero che nel caso di Ovidio Bompressi, uno degli assassini del comm. Calabresi,
il Ministro leghista Castelli trasmise un parere contrario ma il presidente
Ciampi firmò ugualmente la grazia. Inoltre non è o non dovrebbe essere un
provvedimento istantaneo ma invece di norma preceduto da una relazione
dell’autorità carceraria sul comportamento del condannato e da un parere del Magistrato
di sorveglianza che può valorizzare anche l’età, le condizioni di salute del
condannato e l’avvenuto risarcimento delle vittime. Soprattutto è facilitato
dalla revisione critica da parte del condannato del reato commesso. In sostanza
è una cosa seria (non parlo apposta del caso Minetti per non complicare) tanto
è vero che nel 2025 il presidente Mattarella ha accolto solo 72 domande di
grazia o di commutazione della pena sulle 4230 richieste presentate. Sotto quest’ultimo profilo Mario Roggero parte
da una situazione non troppo favorevole perché almeno sino ad ora non sembra
aver compreso la gravità del proprio comportamento e ha preferito mandare
messaggi all’esterno come se fosse un innocente vittima di una ingiustizia che
deve essere riparata da una parte politica. Personalmente comunque non riterrei
uno scandalo se, in considerazione soprattutto dell’età del condannato, il Presidente
della Repubblica, espiato un periodo di permanenza in carcere, firmasse non un
provvedimento di grazia pura e semplice ma un provvedimento di commutazione della
pena previsto anch’esso dall’articolo 87 della Costituzione. In sostanza
stabilisse di accorciare la pena o l’applicazione di una misura meno grave
quale quella degli arresti domiciliari. Ma appunto solo dopo un congruo periodo
di osservazione in carcere del comportamento del condannato. E tutto questo
senza inutili clamori e campagne politiche e senza in alcun modo, sfruttando il
caso Roggero, cercare di allargare per legge le maglie, ancora abbastanza
strette, solo all’interno delle quali è riconoscibile la legittima difesa.




