SERVITÙ
MILITARI ED ALTRE QUESTIONI
di
Salvatore Sanna
Cagliari.
Questo
contributo vuole rispondere al quesito quali procedure la normativa
sulla nuova regolamentazione delle servitù militari prevede per
l’esame dei programmi di esercitazione a fuoco. In particolare se
anche per la “decisione
in via definitiva del ministro della difesa”,
a seguito del parere negativo del Co.Mi.Pa. su tali programmi, la
Regione interessata può chiedere il “riesame da
parte del Consiglio dei Ministri”.
A tal proposito si utilizza il testo coordinato della legge n. 898
del 1976 “Nuova regolamentazione delle servitù militari “, con
la legge n. 104 del 1990 di integrazioni e modifiche, e il D.P.R.
n. 780 del 1979 con cui è stato approvato il regolamento per
l’esecuzione della L. 898/76.
In
termini generali si può considerare che la normativa in questione è
precipuamente e più direttamente rivolta a regolare i programmi di
installazioni militari e delle conseguenti limitazioni di servitù
militari, nonché ai loro rinnovi quinquennali. In tale contesto la
regolamentazione della consultazione semestrale di tutti i programmi
delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità appare un impegno
quasi secondario, e quindi disciplinata in termini più
approssimativi e non autonomi ma rinviati, soprattutto per quanto
riguarda le procedure, ai termini previsti per le installazioni e le
servitù. Appare evidente alla lettura del testo coordinato, ma
anche del testo originario, che si tratta di una scrittura non
ordinata, soprattutto per ciò che riguarda l’articolo 3 (che è il
centro dell’interesse di questo contributo), che le modifiche e le
integrazioni della L. 104/90 hanno ulteriormente appesantito. Una
scrittura evidentemente “a salti”, che necessita della normale
agilità utile in tutti i testi di legge, ancor più per quelli, per
così dire, disordinati. Quelli in particolare con un numero
eccessivo di commi e con argomenti che vanno a “balzi”.
Il
nostro articolo 3, per esempio, si avvia con la previsione di
costituzione in ciascuna regione dei Comitati Misti Paritetici,
definisce la particolarità delle provincie autonome, regola il caso
di segreto militare, e passa alla previsione della consultazione
semestrale sui programmi esercitativi. Lo stesso articolo prosegue
prevedendo gli accordi per la definizione delle zone di
concentrazione dell’attività esercitativa e la stipula dei
disciplinari d’uso per le aree addestrative e l’intervento
ministeriale in caso di mancato accordo. Il testo prosegue con
la definizione della composizione del Comitato sulla sua
convocazione, sulla sua presidenza, sulla funzione di segretario e
della redazione del verbale, e arriva a riprendere sulle decisioni a
proposito delle installazioni e servitù, per poi regolare la
possibilità di opposizione della regione alle decisioni ministeriali
e l’attività del Consiglio dei Ministri sulla richiesta regionale
di riesame. Alla fine, con il comma 7 dell’art. 1 della legge
n. 104 - 1990, aggiuntivo ai commi dell’art. 3 sinora esaminato, si
prevede di ritornare sulla concentrazione delle aree addestrative, di
cui almeno sette commi prima, ipotizzando l’azione sostitutiva
dell’amministrazione della Difesa in caso di inadempienza dei
Comitati nell’individuazione delle aree poligonali. Altrettanto
evidente è il “pasticcio” della determinazione del parere
positivo o negativo del Co.Mi.Pa. sia sul programma di esercitazioni
a fuoco che per i programmi di installazioni e servitù. La legge,
nelle successive integrazioni, per le esercitazioni precisa che il
parere è da considerarsi negativo nel caso in cui la maggioranza dei
membri regionali si esprima in senso contrario, aprendo una questione
interpretativa a proposito di maggioranza degli aventi diritto (7
membri) o maggioranza dei presenti alla riunione. Per i programmi di
installazioni e di servitù la legge, anche nelle integrazioni
successive, a proposito del parere non prevede alcunché, ma la
soluzione ci viene dalla scrittura del decreto esecutivo in cui (art.
4 c. 2) si prevede che il parere sia da considerarsi negativo in caso
non sia stata raggiunta l’unanimità in seno al Comitato, e
stavolta ovviamente si tratta di unanimità dei presenti alla
riunione.
Il complesso della normativa, comunque, ha precisato esplicitamente la diversa determinazione del parere favorevole o contrario nelle due diverse situazioni. Il quesito oggetto di questo contributo si pone nel caso di parere contrario per le conseguenze che la normativa fa discendere in tale circostanza. Per le esercitazioni la legge prevede che in caso di parere sfavorevole (a maggioranza) “decide in via definitiva il Ministro della Difesa” (art. 3, c. 4 testo coordinato); per le installazioni e le servitù prevede che “le definitive decisioni sono riservate al Ministro della Difesa” (art. 3, c. 11). In quest’ultimo caso non si dice esplicitamente nella legge che la decisione definitiva del Ministro interviene in caso di parere non unanime e quindi contrario del Comitato, ma il buon senso giuridico deve legare la previsione del precedente comma circa la redazione del verbale con la evidenza di eventuali membri discordanti, alla situazione di non unanimità del parere del Comitato scritto nel decreto attuativo per farne conseguire l’intervento ministeriale.
Il complesso della normativa, comunque, ha precisato esplicitamente la diversa determinazione del parere favorevole o contrario nelle due diverse situazioni. Il quesito oggetto di questo contributo si pone nel caso di parere contrario per le conseguenze che la normativa fa discendere in tale circostanza. Per le esercitazioni la legge prevede che in caso di parere sfavorevole (a maggioranza) “decide in via definitiva il Ministro della Difesa” (art. 3, c. 4 testo coordinato); per le installazioni e le servitù prevede che “le definitive decisioni sono riservate al Ministro della Difesa” (art. 3, c. 11). In quest’ultimo caso non si dice esplicitamente nella legge che la decisione definitiva del Ministro interviene in caso di parere non unanime e quindi contrario del Comitato, ma il buon senso giuridico deve legare la previsione del precedente comma circa la redazione del verbale con la evidenza di eventuali membri discordanti, alla situazione di non unanimità del parere del Comitato scritto nel decreto attuativo per farne conseguire l’intervento ministeriale.
Una
lettura bigotta e strumentalmente ideologica non appare possibile per
questa normativa, per cui deve essere utilizzata una lettura di buon
senso giuridico, che espliciti correttamente ciò che non sempre è
esplicitato linearmente, ma che è oggettivamente implicito, come il
caso sopra esposto delle decisioni ministeriali sulle installazioni e
servitù. Se infatti il testo coordinato viene letto senza questa
“intelligenza” sembrerebbe che l’iter del parere sui programmi
semestrali di esercitazioni si chiuda con la decisione definitiva del
Ministro, negando alla Regione la possibilità di richiederne il
riesame. Si pretenderebbe, cioè, che quanto disposto dal secondo
periodo dell’art. 3, c. 11 del testo coordinato si applicasse
esclusivamente per le decisioni definitive ministeriali relative alle
sole installazioni e servitù e non anche alle decisioni
definitive ministeriali sulle esercitazioni. Tecnicamente tutte le
determinazioni sulle procedure di convocazione del Comitato, la sua
presidenza, la tempistica, la redazione dei verbali, le funzioni di
segreteria etc. pur riferiti esplicitamente alle riunioni per i
pareri sui programmi di istallazioni e servitù (vedi soprattutto il
DPR del regolamento per l’esecuzione) è implicitamente utile anche
per le riunioni del Comitato relative ai programmi semestrali di
esercitazioni a fuoco. Tanto più che una stessa riunione può avere
(e spesso ha avuto) all’OdG entrambi gli argomenti. Affermare
che di tutto questo complesso di determinazioni solo la possibilità
di richiesta di riesame da parte della Regione a seguito delle
“definitive decisioni” ministeriali è esclusivamente prevista
per le installazioni e servitù e non anche alle esercitazioni,
appare palesemente strumentale.
Tale
lettura, soprattutto, appare oggettivamente contraria alla precisa
ratio della nuova regolamentazione che la legge ha voluto dare
alla materia, sino ad allora regolata dalla legge fascista degli anni
‘30 del XX secolo. La grande novità voluta dal legislatore, e che
permea tutta la legge in questione, consiste nella armonizzazione
degli interessi della programmazione militare di installazioni e di
esercitazioni con gli interessi di sviluppo socio-economico delle
comunità nel cui territorio i programmi militari prevedono di
implementarsi. La armonizzazione si sviluppa su due piani: il
primo di confronto tra Regione e Difesa in sede di Co.Mi.Pa., il
secondo più squisitamente politico (in caso di non accordo e su
iniziativa della Regione) presso il Consiglio dei Ministri. Non
si capirebbe che il legislatore abbia voluto per le esercitazioni
limitare il processo di armonizzazione al solo primo livello di
confronto, in sede di Co.Mi.Pa., tra Regione e Difesa, e non invece
prevedere anche per i programmi esercitativi la stessa intensità di
armonizzazione.
Si
capisce, invece, che una simile limitazione la Difesa voglia
praticare in Sardegna, dove i programmi di esercitazioni e
i poligoni demaniali sono una realtà pesantissima, che impegna
immensi spazi terresti, marini e aerei, e dove viene soddisfatta la
quasi totalità dei bisogni nazionali di tale attività militare. Ma
a tal proposito si deve considerare che nel corso dei 40 anni di
vigenza della nuova regolamentazione, e nei 38 anni di attività del
Co.Mi.Pa. sardo, da parte della componente regionale sono stati
espressi pareri contrari ai programmi esercitativi in moltissime
occasioni, e spesso la Regione (a seconda della sensibilità
politica) ha chiesto il riesame dei programmi presso il Consiglio dei
Ministri, a seguito della decisione definitiva del Ministro. Non
risulta che la richiesta di riesame sia mai stata dichiarata
inammissibile perché non prevista dalla legge. Sarebbe inammissibile
che ora si voglia instaurare una prassi tanto lesiva degli interessi
della Sardegna su questa sensibilissima materia, senza una adeguata
risposta a partire dalla Regione e dai suoi rappresentanti in seno al
Co.Mi.Pa."
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